SINISTRI STRADALI E CONTRATTI ASSICURATIVI

Area di intervento

I veicoli sono ormai mezzi necessari per far fronte alle nostre esigenze quotidiane, sociali e lavorative. Il ritmo frenetico di ogni giornata tende ad accelerare e delle volte trascuriamo quei necessari accorgimenti che potrebbero evitare avvenimenti sconvenienti per noi stessi e per gli altri.

Qualche volta nella fretta abbassiamo la guardia e guidiamo imprudentemente, causando incidenti stradali. Di ciò ci rendiamo direttamente responsabili per i danni alle cose e alle persone. La normativa contenuta nel codice della strada oggi prevede sanzioni sempre più aspre per prevenire eventi tragici e sensibilizzare l’attenzione dei conducenti, affinché si rendano conto della rilevanza delle conseguenze delle loro condotte.

Un sinistro, quindi, può comportare una duplice responsabilità: civile, perché obbliga il conducente e/o il proprietario a rispondere del danno causato alle persone e alle cose; penale, nei casi previsti dal CdS.

Lo Studio fornisce assistenza stragiudiziale o giudiziale, sia in ambito civile (formulando alle compagnie assicurative richieste risarcitorie del danno patrimoniale e non patrimoniale), che in ambito penale (in caso di lesioni o decesso).

I contratti assicurativi non coprono solamente la circolazione dei veicoli, ma esistono innumerevoli forme di tutela che ciascun soggetto può decidere di sottoscrivere a protezione propria o dei propri cari (infortunio o polizze vita, per citare degli esempi). Molto spesso accade che, a fronte dell’attivazione delle polizze, le Compagnie Assicurative rendano difficile la liquidazione degli indennizzi. In tali situazioni, si rende necessario l’intervento del legale, il quale affiancherà il Cliente fino alla chiusura del sinistro.

Dispositivo dell’art. 1906 Codice Civile
Salvo patto contrario, l’assicuratore non risponde dei danni prodotti da vizio intrinseco della cosa assicurata, che non gli sia stato denunziato.

Se il vizio ha aggravato il danno, l’assicuratore, salvo patto contrario, risponde del danno nella misura in cui sarebbe stato a suo carico, qualora il vizio non fosse esistito(1).