L’ESECUZIONE DELLA PENA, L’ESTINZIONE DEL REATO E LA RIABILITAZIONE DAL REATO

Area di intervento

L’esecuzione della pena è un aspetto molto delicato nella vicenda processuale che ha investito una persona. Il Tribunale di Sorveglianza deve valutare numerosi profili e il percorso da seguire in questa fase deve essere costantemente monitorato dall’Avvocato.

L’estinzione del reato consente al reo di rimuovere la sentenza di condanna dalla sua fedina penale.

La riabilitazione dal reato consente l’ottenimento di un provvedimento di più ampio raggio a favore dell’esecutato che potrà finalmente rientrare nel pieno godimento dei diritti, nei limiti previsti dalla Legge.

Dispositivo dell’art. 178 Codice Penale
La riabilitazione [c.p.p. 683] estingue le pene accessorie [19] ed ogni altro effetto penale della condanna [106, 109, 556], salvo che la legge disponga altrimenti [164](1).

Note
(1) La riabilitazione presuppone che la pena principale sia stata scontata o altrimenti estinta e i suoi effetti sono notevoli, in quanto, eliminando le conseguenze penali residue, fa riacquistare al reo la capacità giuridica persa in seguito alla condanna. Si ricordi poi che tale istituto non ha efficacia retroattiva, quindi opera solo per il futuro, ciò significa ad esempio che perde ogni rilevanza ai fini della recidiva (fuorché nel caso di una successiva revoca ex art. 180) e della dichiarazione di abitualità e professionalità del reo.