IL FENOMENO DEI FALSI ABUSI SUI MINORI

Area di intervento

Gli operatori del diritto (magistrati, avvocati e forze dell’ordine), pongono particolare attenzione nel reprimere il fenomeno degli abusi contro i minori. Essendo soggetti deboli per definizione, vi è maggiore sensibilità nello sviscerare gli elementi posti a carico dell’indagato e ciò per la primaria finalità di accertare la verità. Al di là degli errori giudiziari, una sentenza di assoluzione giova  alla verità sostanziale perché libera l’imputato da un fardello giudiziario e, soprattutto, accerta che quell’abuso sul minore non vi è mai stato.

Diventa ancor più difficile distinguere la menzogna dalla verità quando a raccontare un fatto specifico è un infradiciottenne che, per età e per minorata difesa, la società tende ad identificare come vittima. Talvolta, però, capita che il minore, per ragioni complesse e dovute alle sue condizioni sociali e di crescita, racconti circostanze non veritiere, comportando tuttavia l’iscrizione al registro degli indagati per il soggetto che egli ha scelto quale carnefice.

Spesso, già in fase di indagini preliminari, l’Autorità Giudiziaria dispone una perizia sulla capacità di testimoniare del minore e ciò al fine di appurare se vi siano o meno profili di disturbo nella ricostruzione dei fatti e nella distinzione fra realtà e/o finzione. Tali procedimenti si prestano ad essere particolarmente delicati, perché – da un lato – occorre agire nel rispetto della presunta vittima, e – dall’altro – nel rispetto dei diritti dell’indagato/imputato che, comunque, necessita di ampia difesa. Non tutti i procedimenti si concludono con una sentenza di condanna e ciò dimostra che il fenomeno dei falsi abusi è reale e diffuso.

Lo Studio ha avuto modo di seguire minori vittime di abusi sessuali, procedimenti conclusi con sentenze di condanna nei confronti dell’imputato. Al contempo, però, ha avuto modo di seguire anche indagati, poi rivelatisi innocenti, vittime di false accuse mosse da minori risultati non attendibili per svariate ragioni.

Dispositivo dell’art. 609 quater Codice Penale
(1)Soggiace alla pena stabilita dall’articolo 609 bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:

1) non ha compiuto gli anni quattordici(2);
2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest’ultimo, una relazione di convivenza(3).
Fuori dei casi previsti dall’articolo 609 bis, l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest’ultimo una relazione di convivenza, che, con l’abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni(4).

Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, chiunque compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni quattordici, abusando della fiducia riscossa presso il minore o dell’autorità o dell’influenza esercitata sullo stesso in ragione della propria qualità o dell’ufficio ricoperto o delle relazioni familiari, domestiche, lavorative, di coabitazione o di ospitalità, è punito con la reclusione fino a quattro anni(5).

La pena è aumentata:

1) se il compimento degli atti sessuali con il minore che non ha compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi;
2) se il reato è commesso da più persone riunite;
3) se il reato è commesso da persona che fa parte di un’associazione per delinquere e al fine di agevolarne l’attività;
4) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;
5) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore(6)(7).
Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell’articolo 609 bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a quattro anni(8).

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi(9).

Si applica la pena di cui all’articolo 609 ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.