REATI DI BANCAROTTA FRAUDOLENTA E REATI TRIBUTARI

Area di intervento

Quando il Tribunale dichiara il fallimento di una società, in taluni casi, la Procura della Repubblica procede nei confronti del legale rappresentante per il reato di bancarotta fraudolenta o documentale. L’intervento del difensore è determinante perché consente all’imputato di provare (qualora ve ne siano i presupposti) di non avere agito con fraudolenza, ma semmai con colpa. La conseguenza è significativa perché l’ipotesi di fraudolenza si differenzia molto da quella di bancarotta semplice per il regime sanzionatorio (basti pensare che per la condotta fraudolenta è prevista la pena massima fino a dieci anni di reclusione).

L’emissione di fatture per operazioni inesistenti è altra fattispecie penale che potrebbe interessare un imprenditore.

Dispositivo dell’art. 216 Legge fallimentare
È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l’imprenditore, che:

1) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato(1) in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti;
2) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari(2).
La stessa pena si applica all’imprenditore, dichiarato fallito, che, durante la procedura fallimentare, commette alcuno dei fatti preveduti dal n. 1 del comma precedente ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili.

È punito con la reclusione da uno a cinque anni il fallito, che, prima o durante la procedura fallimentare, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione(3).

Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa per la durata di dieci anni l’inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale e l’incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa(4).