Lo Studio, negli ultimi anni, ha avuto modo di rappresentare molti padri separati, i quali hanno visto calpestato il loro diritto di genitore, per essere trasformati in meri padri cd. portafoglio.
Ci sono casi di donne realmente maltrattate e questo Studio da sempre presta la propria assistenza legale.
Ma ve ne sono altre che denunciano i loro ex compagni per poi allegare gli atti di querela a ricorsi presentati in materia di famiglia, finalizzati all’ottenimento di “ordini di protezione” da parte del Giudice civile; denunce che poi in moltissimi casi risulteranno infondate, con conseguente archiviazione dei relativi procedimenti.
Indubbiamente, la madre è più vicina al minore e spesso l’A.G., a salvaguardia dell’equilibrio psicofisico della prole, emette provvedimenti che pongono la posizione materna in una situazione di vantaggio rispetto a quella paterna.
Tuttavia, alcune madri approfittano di tali provvedimenti per escludere la figura paterna dalla vita dei figli, danneggiando così non solo l’esistenza di quegli uomini con i quali avevano costruito una famiglia, ma anche i propri figli, sottovalutando l’importanza che la bigenitorialità riveste per loro. Si tratta di un fenomeno odioso, ingiustificato, dannoso per i minori e irrispettoso per i padri. Questo Studio sente il peso morale e giuridico di tale problematica e presta assistenza concreta e decisa per il riconoscimento dei diritti dei papà estromessi dalla vita dei loro figli.
Dispositivo dell’art. 342 bis Codice Civile
(1)Quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell’altro coniuge o convivente, il giudice, [qualora il fatto non costituisca reato perseguibile d’ufficio,](2) su istanza di parte [736 bis ss. c.p.c.], può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all’articolo 342 ter(3).
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