RECUPERO CREDITI

Area di intervento

Il recupero del credito a favore del privato o di soggetti giuridici rappresenta sempre un tema attuale nell’attività dell’Avvocato. Le prestazioni corrispettive non sempre vengono rispettate e può accadere che una delle parti non intenda adempiere l’obbligazione sorta dal contratto. La stessa situazione potrebbe verificarsi per il danno provocato dal fatto illecito. Il codice di procedura civile consente oggi al creditore di intervenire in modo mirato, grazie anche all’istituto previsto dall’art. 492 bis c.p.c per l’individuazione dei beni intestati al debitore e promuovere la procedura esecutiva a tutela del proprio credito.

Dispositivo dell’art. 633 Codice di procedura civile
Su domanda di chi è creditore (1) di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna:

1) se del diritto fatto valere si dà prova scritta [634] (2);
2) se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, [procuratori,] cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo [636, 637 2];
3) se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata [636, 637 2].
L’ingiunzione può essere pronunciata anche se il diritto dipende da una controprestazione o da una condizione, purché il ricorrente offra elementi atti a far presumere (3)l’adempimento della controprestazione o l’avveramento della condizione.

[L’ingiunzione non può essere pronunciata se la notificazione all’intimato di cui all’articolo 643 deve avvenire fuori della Repubblica o dei territori soggetti alla sovranità italiana] (4).