EREDITA’ E SUCCESSIONE

Area di intervento

L’Italia è un Paese meraviglioso, costruito dal lavoro di generazioni che ci hanno preceduto. Ogni genitore, col passare degli anni, tenta di lasciare ciò che ha realizzato ai propri figli. Spesso ricorre a istituti giuridici come il testamento, nella speranza di evitare contenziosi tra i figli quando si troveranno a doversi confrontare in merito all’eredità ricevuta. Ma non sempre ciò è possibile. Può accadere che i figli si trovino a dover fronteggiare svariate questioni per addivenire ad una bonaria soluzione in merito alla divisione ereditaria, oppure che delle disposizioni testamentarie ledano il diritto di determinate categorie di soggetti. Alle volte, dunque, occorre chiedere l’ausilio di una figura professionale come l’Avvocato.

La materia della successione è assai complessa ed è necessario muoversi con cautela per evitare di trovarsi in situazioni difficili.

Dispositivo dell’art. 456 Codice Civile
La successione si apre(1) al momento della morte(2), nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto(3).

Note
(1) L’apertura della successione indica che un patrimonio, a causa della morte di un soggetto, è rimasto privo di titolare, determinando la necessità che altri soggetti subentrino nei rapporti, attivi e passivi, che sopravvivono al de cuius.
(2) Affinché si apra una successione mortis causa è necessario che si verifichi il decesso di un soggetto, ossia “la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo” ex art. 1 L. 29 dicembre 1993, n. 578. A quest’ultima viene equiparata la morte presunta, che può essere dichiarata dal Tribunale ove non si abbiano notizie di un soggetto da dieci anni (v. art. 58 e ss. c.c.).
La determinazione del momento esatto in cui avviene la morte del defunto consente di individuare i soggetti chiamati a succedere al de cuius. Presupposto della successione è, infatti, che i chiamati all’eredità sopravvivano al defunto. Qualora due persone siano morte e non vi sia possibilità di accertare quale delle due sia sopravvissuta, anche per un breve periodo, all’altra, tutte si considerano morte nello stesso momento (vd. art. 4 del c.c.).