Quando il Tribunale dichiara il fallimento di una società, in taluni casi, la Procura della Repubblica procede nei confronti del legale rappresentante per il reato di bancarotta fraudolenta o documentale. L’intervento del difensore è determinante perché consente all’imputato di provare (qualora ve ne siano i presupposti) di non avere agito con fraudolenza, ma semmai con colpa. La conseguenza è significativa perché l’ipotesi di fraudolenza si differenzia molto da quella di bancarotta semplice per il regime sanzionatorio (basti pensare che per la condotta fraudolenta è prevista la pena massima fino a dieci anni di reclusione).
L’emissione di fatture per operazioni inesistenti è altra fattispecie penale che potrebbe interessare un imprenditore.
Dispositivo dell’art. 216 Legge fallimentare
È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l’imprenditore, che:
1) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato(1) in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti;
2) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari(2).
La stessa pena si applica all’imprenditore, dichiarato fallito, che, durante la procedura fallimentare, commette alcuno dei fatti preveduti dal n. 1 del comma precedente ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili.
È punito con la reclusione da uno a cinque anni il fallito, che, prima o durante la procedura fallimentare, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione(3).
Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa per la durata di dieci anni l’inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale e l’incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa(4).
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