La società sempre più multietnica oggi dà vita a famiglie in cui i componenti spesso provengono da paesi e culture diversi. Da un lato, è un arricchimento e uno scambio di tradizioni. Dall’altro, in taluni casi, in queste realtà il nucleo familiare viene frammentato da scelte drastiche che vedono uno dei genitori abbandonare la casa familiare e portare i figli minori nel proprio paese d’origine, senza il consenso dell’altro.
La procedura da attivare per il ricongiungimento con il minore è complessa ed è necessaria l’assistenza legale per coinvolgere la Farnesina e le ambasciate interessate.
Dispositivo dell’art. 574 bis Codice Penale
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque sottrae un minore al genitore esercente la responsabilità genitoriale o al tutore, conducendolo o trattenendolo all’estero contro la volontà del medesimo genitore o tutore, impedendo in tutto o in parte allo stesso l’esercizio della responsabilità genitoriale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Se il fatto di cui al primo comma è commesso nei confronti di un minore che abbia compiuto gli anni quattordici e con il suo consenso, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.
Se i fatti di cui al primo e secondo comma sono commessi da un genitore in danno del figlio minore, la condanna comporta la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale(1).
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